IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
                             su proposta 
 
                       DEL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
                                  e 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni,  recante  «Riordino  della   disciplina   in   materia
sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n.  421»,
con   particolare    riguardo    all'art.    3-septies    concernente
l'integrazione socio-sanitaria; 
  Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328, recante «Legge  quadro  per
la realizzazione  del  sistema  integrato  di  interventi  e  servizi
sociali»; 
  Visto l'atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni
socio-sanitarie, approvato con decreto del Presidente  del  Consiglio
dei ministri 14 febbraio 2001; 
  Visto l'art. 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006,  n.  296,
recante «Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale  e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)»  che,  al  fine  di
garantire  l'attuazione  dei  livelli  essenziali  delle  prestazioni
assistenziali da garantire  su  tutto  il  territorio  nazionale  con
riguardo alle  persone  non  autosufficienti,  istituisce  presso  il
Ministero della solidarieta' sociale un fondo denominato Fondo per le
non autosufficienze; 
  Visto l'art. 1, comma 1265, della legge 27 dicembre 2006,  n.  296,
come modificato dall'art. 3, comma 4, lettera b),  del  decreto-legge
12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla  legge  9
agosto 2018, n. 97, in base al  quale  gli  atti  e  i  provvedimenti
concernenti l'utilizzazione del Fondo per le non autosufficienze sono
adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri, su  proposta  del
Ministro delegato per la famiglia e le disabilita' e il Ministro  del
lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il  Ministro  della
salute e il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa  in
sede  di  Conferenza  unificata  di  cui  all'art.  8   del   decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281; 
  Vista la  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  recante  «Legge  di
contabilita' e finanza pubblica»; 
  Visto l'art. 1, comma 109, della legge 24 dicembre  2012,  n.  228,
recante «Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale  e
pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2013)», laddove  dispone
che le eventuali risorse derivanti dalle  attivita'  di  accertamento
della permanenza dei requisiti sanitari nei confronti dei titolari di
invalidita' civile,  cecita'  civile,  sordita'  civile,  handicap  e
disabilita' svolte dall'Istituto nazionale della  previdenza  sociale
(INPS) e dalle verifiche straordinarie annue aggiuntive ivi previste,
sono destinate ad incrementare il Fondo per  le  non  autosufficienze
sino alla concorrenza di 40 milioni di euro annui; 
  Visti i documenti di  conclusione  positiva  delle  conferenze  dei
servizi di cui all'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n.  241,  uniti
alle note n. 4410 del 7 giugno 2017 e n. 11019 del 29  ottobre  2018,
comprensive  della  certificazione  INPS  validata   dalle   medesime
conferenze, con cui e' stato accertato l'importo delle risorse di cui
al citato art. 1, comma 109, della  legge  n.  228  del  2012,  pari,
complessivamente, per l'anno 2019, a 23,2 milioni di euro, per l'anno
2020 a 21 milioni di euro e per l'anno 2021 18,9 milioni di euro; 
  Visto in particolare l'art. 1, comma 411, della legge  11  dicembre
2016, n. 232, laddove dispone che in sede di revisione dei criteri di
riparto del Fondo per le non autosufficienze  previsti  dall'art.  1,
comma 3, del decreto ministeriale di riparto del Fondo per  il  2016,
e'  compresa  la  condizione  delle  persone  affette  dal  morbo  di
Alzheimer; 
  Vista la legge 30 dicembre  2018,  n.  145,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2019  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2019-2021 (legge di stabilita' 2019)»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del  31
dicembre 2018, di ripartizione  in  capitoli  delle  unita'  di  voto
parlamentare relative al  bilancio  di  previsione  dello  Stato  per
l'anno finanziario 2019 e per il triennio 2019-2021,  in  particolare
la tabella 4, che ha assegnato al capitolo di spesa 3538  «Fondo  per
le  non  autosufficienze»,  una   disponibilita',   in   termini   di
competenza, per l'anno 2019, pari a 573,2 milioni di euro, per l'anno
2020, pari a 571 milioni di  euro,  per  l'anno  2021  pari  a  568,9
milioni di euro; 
  Visto l'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre  2009,  n.  191,
recante «Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale  e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)», che,  a  decorrere
dal 1° gennaio 2010, abroga l'art. 5 della legge 30 novembre 1989, n.
386, relativo alla partecipazione delle Province autonome di Trento e
Bolzano alla ripartizione dei fondi speciali istituiti per  garantire
livelli minimi di prestazioni in modo uniforme su tutto il territorio
nazionale; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica  12  ottobre  2017
recante «Adozione del secondo programma di  azione  biennale  per  la
promozione  dei  diritti   e   l'integrazione   delle   persone   con
disabilita'»; 
  Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro della salute, il Ministro dell'economia e
delle finanze e il Ministro per gli affari regionali e  le  autonomie
con delega in materia di politiche  per  la  famiglia,  26  settembre
2016, concernente il riparto  delle  risorse  finanziarie  del  Fondo
nazionale per le non autosufficienze, per l'anno 2016; 
  Visto l'art. 21 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n.  147,
che istituisce la Rete della protezione e dell'inclusione sociale  e,
in particolare, il comma 6, lettera  c),  che  prevede  che  la  Rete
elabori  un  Piano  per  la  non  autosufficienza,  quale   strumento
programmatico per l'utilizzo delle  risorse  del  Fondo  per  le  non
autosufficienze, di cui  all'art.  1,  comma  1264,  della  legge  27
dicembre 2006, n. 296, nonche' il comma 7, che prevede che  il  Piano
abbia natura triennale con eventuali aggiornamenti annuali e  che  il
Piano medesimo sia adottato nelle medesime modalita' con le  quali  i
fondi cui si riferisce sono ripartiti alle regioni; 
  Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali
22 agosto 2019, che istituisce presso il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali il Sistema  informativo  dell'offerta  dei  servizi
sociali, di cui  all'art.  24,  comma  3,  lettera  b),  del  decreto
legislativo 15 settembre 2017, n. 147; 
  Visto  il  Piano  per  la  non  autosufficienza  per  il   triennio
2019-2021, approvato dalla Rete della  protezione  e  dell'inclusione
sociale nella riunione del 9 ottobre 2019 e proposto per l'adozione; 
  Ritenuto  pertanto  di  provvedere,  con   il   medesimo   decreto,
all'adozione del Piano nazionale per la non  autosufficienza  e  alla
ripartizione delle risorse gravanti sul capitolo di spesa 3538 «Fondo
per le non autosufficienze», per il triennio 2019-2021; 
  Considerato che la delega ad esercitare le funzioni  attribuite  al
Presidente del Consiglio dei ministri in materia di politiche per  le
persone con disabilita' non e' stata attribuita; 
  Acquisita  in  data  7  novembre  2019  l'intesa  della  Conferenza
unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
             Piano nazionale per la non autosufficienza 
 
  1. Su  proposta  della  Rete  della  protezione  e  dell'inclusione
sociale, e' adottato il Piano nazionale per la  non  autosufficienza,
relativo  al  triennio  2019-2021,  di  cui   all'allegato   A,   che
costituisce parte integrante del presente decreto. 
  2. Il Piano di cui al comma 1 costituisce l'atto di  programmazione
nazionale delle risorse afferenti al Fondo per le non autosufficienze
e individua, nel limite di tali risorse, lo sviluppo degli interventi
e dei servizi necessari per la progressiva  definizione  dei  livelli
essenziali  delle  prestazioni  sociali  da  garantire  su  tutto  il
territorio nazionale. 
  3. Sulla base delle indicazioni programmatiche del Piano di cui  al
comma 1, nel rispetto  e  nella  valorizzazione  delle  modalita'  di
confronto con le autonomie locali e favorendo la consultazione  delle
parti  sociali  e  degli  enti  del  Terzo  settore  territorialmente
rappresentativi  in  materia  di  non  autosufficienza,  e   comunque
prevedendo il coinvolgimento delle organizzazioni  di  rappresentanza
delle persone con disabilita', le regioni adottano un Piano regionale
per la non  autosufficienza,  ovvero  altro  atto  di  programmazione
regionale degli interventi e dei servizi necessari  per  l'attuazione
del Piano nazionale, a  valere  sulle  risorse  di  cui  al  presente
decreto, eventualmente integrate con risorse proprie. 
  4. Il Piano regionale, ovvero l'atto di  programmazione  regionale,
individua, in particolare, su base triennale gli specifici interventi
e servizi sociali per la non autosufficienza  finanziabili  a  valere
sul Fondo per le non autosufficienze di  cui  all'art.  2.  Il  Piano
regionale  o  l'atto  di  programmazione  sono  redatti  secondo   le
modalita' di cui all'allegato B e contiene: 
    a)  il  quadro  di  contesto  e  le   modalita'   di   attuazione
dell'integrazione socio-sanitaria; 
    b) le modalita' di individuazione dei beneficiari; 
    c) la descrizione degli interventi e dei servizi programmati,  e,
in  particolare,  le  caratteristiche  dell'assegno  di  cura  e  per
l'autonomia  in  favore  delle  persone  con  disabilita'  gravissima
previsto nel Piano; 
    d) la programmazione delle risorse finanziarie; 
    e) le modalita' di monitoraggio degli interventi; 
    f)   le   risorse   e   gli   ambiti    territoriali    coinvolti
nell'implementazione delle «Linee di indirizzo per Progetti  di  vita
indipendente» di cui all'art. 4. 
  5. La programmazione e' comunicata al Ministero del lavoro e  delle
politiche sociali entro  novanta  giorni  dalla  comunicazione  della
avvenuta registrazione della Corte dei conti del presente decreto. Il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali procede all'erogazione
delle risorse  spettanti  a  ciascuna  regione,  fatto  salvo  quanto
previsto all'art. 3, comma 4, una volta valutata, entro trenta giorni
dalla ricezione dello schema di Piano regionale ovvero  dell'atto  di
programmazione regionale, la coerenza con il Piano nazionale  per  la
non autosufficienza. 
  6. Le disposizioni di cui  al  presente  decreto  sono  applicabili
nelle Province autonome di Trento e  Bolzano  compatibilmente  con  i
rispettivi statuti e le  relative  norme  di  attuazione,  anche  con
riferimento alla legge costituzionale  18  ottobre  2001,  n.  3.  Le
Province  autonome   di   Trento   e   Bolzano   possono   provvedere
all'erogazione di servizi destinati alle persone non  autosufficienti
perseguendo le finalita' del Piano di  cui  al  comma  1  nell'ambito
della   propria   competenza   legislativa   e   relativa    potesta'
amministrativa.